Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(08/04/2010)Trib. civ. Roma, sez. V, 14 gennaio 2010, n. 783
La delibera assembleare con la quale il proprietario esclusivo di un magazzino posto al piano terra, avente accesso indipendente ed escluso dalla comproprietà dell’androne di ingresso e delle scale comuni, venga autorizzato al ripristino dell’apertura di una porta di comunicazione tra i predetti locali non integra costituzione di servitù di passaggio a carico delle parti comuni, laddove l’apertura (poi chiusa) sia stata originariamente realizzata dal costruttore dell’edificio, unico proprietario prima della nascita del condominio. Conseguentemente, stante la preesistenza della servitù per destinazione dal padre di famiglia, la legittima adozione della delibera non necessita del consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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